L’atto di accertamento tributario emesso dall’Ente Impositore competente deve essere portato aconoscenza del contribuente. Ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 241/1990, applicabile agli atti tributari inquanto atti amministrativi, il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquistaefficacia, nei confronti di ciascun destinatario, con la comunicazione allo stesso effettuata.Nel caso degli atti tributari detta comunicazione è svolta, ordinariamente, mediante il procedimentodi notifica.La notificazione non è soltanto il modo in cui tale atto viene portato a conoscenza del destinatario,ma la modalità con cui l’avviso di accertamento viene ad esistenza: l’atto d’imposizione, in tantoesiste, ed esplica effetti, in quanto sia notificato.La notifica…