Il 4 ottobre 2024 sono entrate in vigore le Disposizioni Nazionali Complementari al Codice
Doganale dell’Unione, introdotte dal Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024.
Il Decreto Legislativo 141/2024 ha dato attuazione alla Legge Delega n. 111 del 9 agosto 2023
(Delega al Governo per la riforma fiscale) con la quale il Governo è stato delegato ad emanare,
anche in materia doganale, uno o più decreti legislativi.
Il testo abroga e sostituisce il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale
(TULD), approvato con il DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e numerose altre leggi speciali, come il
Regio Decreto n. 65/1896 e il Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374, non più attuali,
riorganizzando il quadro di riferimento al fine di adeguare la normativa nazionale a quella europea.
Il D.lgs n. 219/2023 ha apportato sostanziali modifiche allo Statuto del contribuente e una delle più
importanti innovazioni ha riguardato l’istituto del “contraddittorio preventivo”, la cui disciplina è
contenuta nel nuovo art. 6-bis, in base al quale la fase di contraddittorio endoprocedimentale prende
avvio con l’invio, da parte dell’Ufficio, di uno schema dell’atto impositivo, che verosimilmente
costituisce una sorta di “anteprima” dell’atto accertativo vero e proprio che verrà poi emesso all’
esito della procedura amministrativa.
Dalla ricezione dello schema di atto, il Contribuente ha a disposizione un termine di 60 giorni per
presentare proprie controdeduzioni ed osservazioni ovvero per accedere ed estrarre copia degli atti
del fascicolo senza che possa essere formalizzato alcun atto di natura accertativa prima del decorso
del termine medesimo. Per consentire di godere a pieno delle tutele difensive sopra descritte, viene
prevista una proroga del termine di decadenza per la notifica dell’atto impositivo nel caso in cui lo
stesso spirasse prima del decorso di un lasso di 120 giorni dal termine fissato per la produzione di
osservazioni assegnato al contribuente per l’esercizio del diritto al contraddittorio.
La normativa unionale recepisce il principio del contradditorio preventivo contenuto nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione che sancisce il diritto di ogni individuo a essere ascoltato, prima
che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale lesivo (art. 41).
La prima fase dell’accertamento doganale (che ha avvio di fatto con la presentazione della
dichiarazione doganale) ha quale obiettivo la verifica e la coerenza degli elementi doganali (qualità,
origine e valore) e si perfeziona con l’accettazione della dichiarazione doganale da parte
dell’Ufficio doganale competente.
La revisione dell’accertamento, invece, rappresenta una fase successiva dell’accertamento che può
trovare impulso sicuramente da parte dell’Ufficio accertatore, ma può scaturire anche da parte
dell’operatore stesso. Dunque, l’oggetto della revisione è una dichiarazione doganale già presentata,
accettata e registrata da parte dell’Ufficio doganale. Si tratta di una fase procedurale in cui si
provvede a rettificare una dichiarazione doganale già iscritta nei pubblici registri.
L’art. 8 Reg. UE 2015/2446 - Regolamento Delegato che integra e specifica le disposizioni del
Codice doganale dell'Unione, stabilisce che “Il termine entro il quale il richiedente può esprimere il
suo punto di vista prima che venga adottata una decisione che potrebbe arrecargli conseguenze
negative è fissato a 30 giorni”.
L’Agenzia delle Dogane ha chiarito che le procedure di controllo doganale e, in particolare, la
procedura di accertamento, sia per le operazioni cosiddette in linea che per i controlli a posteriori, è
regolata dalle norme del Codice doganale unionale anche per ciò che riguarda il contraddittorio
(“diritto di essere sentiti”), che in ragione del primato del diritto dell’UE, prevalgono sulla
disciplina nazionale.
Quindi, il Codice UE deve essere applicato a tutti gli atti nazionali, indipendentemente dal fatto che
siano stati adottati prima o dopo l’atto dell’Unione. Le autorità e i tribunali nazionali devono
pertanto, disapplicare le disposizioni nazionali finché sono in vigore le norme imperative
dell’Unione.