Sabato, 21 Dicembre 2024 17:51

Esenzione IMU: Differenza tra le abitazioni principali e quelle di lusso

Pubblicato in Economia e Diritto

Con la sentenza n. 209/2022 la Corte Costituzionale ha rivoluzionato l'esenzione IMU per l'abitazione principale: ai fini dell'esenzione, infatti, per “abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Eliminato il riferimento al nucleo familiare, l'esenzione IMU ora compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica.

Di conseguenza è legittima l’esenzione dall’IMU per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all’interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi.

Per quanto riguarda il verificarsi delle due condizioni, la questione più intrigante attiene alla “dimora abituale”.

L'art. 43 c.c. stabilisce che “il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

Pertanto, si ha dimora abituale quando una persona fissa la propria residenza in un determinato luogo, scegliendo di abitarvi stabilmente e ivi svolgendo con continuità le sue normali consuetudini di vita e le normali relazioni sociali.

Nella sentenza n. 8627 del 28 marzo 2019 la Corte di Cassazione ha ribadito che “se è vero che incombe sull’Amministrazione l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta (Cass. n. 23228/2017; n. 21406/2012)”.

Da un lato, quindi, il contribuente deve provare di aver adibito l’immobile ad abitazione principale mediante esibizione di documenti riguardanti bollette relative a consumi (luce, acqua, gas) o contratti di utenze o altri elementi utili.

Dall'altro lato, incombe sull’Amministrazione l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria nel caso in cui voglia disconoscere il beneficio fiscale.

Dopo tale fondamentale pronuncia della Consulta risulta non più invocabile, a giustificazione dell’esclusione del beneficio fiscale in esame, l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro di stabilire residenze disgiunte. Nel caso di specie è, dunque, legittima la doppia esenzione a vantaggio sia del coniuge residente nel comune parte in causa, che del coniuge residente in altro comune per motivi di lavoro.

Le abitazioni della categoria catastale A1, conosciute come immobili di tipo signorile, si distinguono, dalle comuni abitazioni residenziali, per caratteristiche architettoniche di pregio e per le loro ampie dimensioni (superficie utile complessiva superiore a 240 mq) ovvero caratterizzate da elementi distintivi come piscine, campi da tennis e una serie di requisiti specifici elencati nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969.

Secondo quanto stabilito dalle norme in vigore, sono considerate case di lusso per il Fisco quelle accatastate nella categoria A/8 e A/9, ville, castelli e palazzi eminenti, e su questi immobili, pur se prime case, si deve pagare l’Imu.

Ai fini dell'applicazione delle imposte sugli immobili sulle abitazioni principali, per la caratteristica di immobili di lusso, occorre fare riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva" di cui all'art. 6, D.M. 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito dell'abitabilità dell'immobile, ma rileva il diverso criterio della effettiva utilizzabilità degli ambienti a prescindere dalla loro effettiva abitabilità (Corte Giustizia Trib. II grado Firenze, (Toscana) sez. II, 03/10/2023, n.957).

 

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