Sabato, 21 Dicembre 2024 18:23

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e i locali inutilizzati

Pubblicato in Economia e Diritto

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

La normativa su cui poggia, oggi, la TARI è la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, essa ricalca il modello della TARES, che è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014. I parametri su cui viene calcolato il tributo, per le utenze domestiche, sono il numero dei componenti del nucleo familiare e la superficie calpestabile dei locali.

La tassabilità di locali inutilizzati o privi di allacciamenti è sovente oggetto di contenziosi tra contribuenti ed enti impositori, dal momento che i soggetti passivi ritengono di non dover corrispondere la TARI per questi fabbricati dato che, essendo inutilizzati, non producono rifiuti e pertanto non usufruiscono del servizio di raccolta.

Il presupposto impositivo della TARI non ha dunque una correlazione con il fatto di usufruire del servizio, ma con il disporre di locali o aree scoperte che, anche solo potenzialmente, sono idonei a produrre rifiuti urbani.

Con la sentenza n. 16138 dell’11 giugno 2024 la Cassazione ha chiarito che sussiste l’obbligo di pagare la tassa rifiuti in tutti i casi in cui l’immobile è idoneo a produrre rifiuti a prescindere dall’effettiva produzione degli stessi per volontà o esigenze dell’utente.

Ne deriva che sono esclusi solo i locali che per caratteristiche obiettive non possono produrre rifiuti non per scelta del detentore ma per l’impossibilità di utilizzo.

Per la Corte dunque, la mancata fruizione del servizio, anche in caso di non utilizzo dei locali, non costituisce ragione sufficiente per l’esclusione dalla TARI. La Cassazione aggiunge infine che “la TARI è dovuta, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti” confermando dunque che è sufficiente la disponibilità dei locali a costituire il presupposto per l’applicazione della TARI. Eventuali condizioni di inidoneità alla produzione di rifiuti (ad esempio per inagibilità dei locali) devono comunque essere comunicate e dimostrate dal contribuente sul quale ricade l’onere della prova.

La T.A.R.I. è caratterizzata da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica; i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo addicendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (Comm. trib. reg. Sassari, (Sardegna) sez. VIII, 20/01/2021, n.9).

 

Seguici su Facebook