Sabato, 21 Dicembre 2024 17:57

IL TRIBUTO TARI E LE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO

Pubblicato in Economia e Diritto

L'applicazione della TARI sulle aree scoperte ha comportato dubbi applicativi fin dall’istituzione
del tributo, dovuti principalmente alle perplessità circa la sussistenza del presupposto impositivo (la
potenziale produzione di rifiuti) in relazione alla natura del cespite (l’area scoperta).
Il Legislatore stabilisce che il presupposto applicativo della TARI è il possesso o la detenzione di
locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, specificando nella norma i casi estromessi dalla
tassazione: aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva. Ne deriva che sono soggette alla TARI tutte le aree scoperte ad eccezione di quelle
escluse dalla norma a prescindere dal fatto che in concreto esse producano effettivamente rifiuti o
meno.
Posto quanto sopra sull’applicabilità generale del tributo ad ogni immobile che sia destinato alla
produzione di rifiuti e, definite le aree scoperte pertinenziali o accessorie, al fine della trattazione è
utile introdurre il concetto di distinzione tra: aree di parcheggio che costituiscono aree operative,
ovvero finalizzate alla vendita oppure allo stoccaggio delle merci, tassabili, in quanto su di esse si
volge una fase dell’attività propria dell’imprenditore; aree di parcheggio pertinenziali o accessorie a
determinate aree, non operative, finalizzate ad accogliere a titolo gratuito le autovetture del
personale o della clientela.
La giurisprudenza, più volte chiamata in causa, ha affermato la tassabilità delle predette aree
scoperte destinate a parcheggio. Con la sentenza n.19631 del 16 luglio 2024 la Sezione Tributaria
della Corte di Cassazione, ha ribadito la debenza della tassa sui rifiuti per le aree adibite a
parcheggio dei centri commerciali.
Nel caso di specie la società della grande distribuzione Cash & Carry chiedeva di pagare la Tari
solo sulle aree in cui venivano realmente prodotti rifiuti (ricevimento merci, reparto ortofrutta,
macelleria, pescheria ed uffici) ma non sugli ampi parcheggi che circondavano la struttura. Secondo
l’ente impositore, invece, le aree di sosta e gli spazi di logistica andavano considerati operativi a
tutti gli effetti.
Il Collegio di prime cure, pronunciandosi nel merito e ritenendo fondato il motivo di gravame
sollevato dalla contribuente, annullava l’atto impugnato.
Il Comune presentava appello che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia la quale, condividendo la tesi della contribuente, affermava che l’imposizione andava
esclusa poiché si trattava di superfici accessorie e pertinenziali, e quindi non operative, e dunque
non produttive di rifiuti, se non in misura insignificante.
La sentenza di secondo grado veniva impugnata dall’ente locale con Ricorso per Cassazione.
I giudici di legittimità hanno avuto cura di precisare che la tari è dovuta anche per i parcheggi
“trattandosi di aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via quantomeno
presuntiva, rimanendo a carico dell’utente l’onere di provare con apposita denuncia ed idonea
documentazione la sussistenza dei presupposti per l’esenzione”.
E’ necessario osservare che sia la pertinenzialità/accessorietà che la non operatività delle aree in
quanto situazioni di fatto, conseguenti ad una volontà, devono essere dichiarate e documentate dal
contribuente.
Nel caso di specie, spettava dunque alla società l’onere di dichiarare e fornire all’amministrazione
comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree in cui non venivano prodotti
rifiuti.
Il supremo Collegio, sottopone a tassazione l’area scoperta in quanto area operativa che, seppur
produttiva di rifiuti urbani in minima parte, è comunque utilizzata dalla società contribuente nel
contesto dell’esercizio della propria attività d ’impresa. E la decisione adottata non fa che allinearsi
alla chiara volontà del nostro legislatore di sottoporre ad imposizione anche le aree scoperte
variamente utilizzate, con la sola eccezione
delle aree pertinenziali improduttive di rifiuti perché non operative.

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