L’atto di accertamento tributario emesso dall’Ente Impositore competente deve essere portato a
conoscenza del contribuente. Ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 241/1990, applicabile agli atti tributari in
quanto atti amministrativi, il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia, nei confronti di ciascun destinatario, con la comunicazione allo stesso effettuata.
Nel caso degli atti tributari detta comunicazione è svolta, ordinariamente, mediante il procedimento
di notifica.
La notificazione non è soltanto il modo in cui tale atto viene portato a conoscenza del destinatario,
ma la modalità con cui l’avviso di accertamento viene ad esistenza: l’atto d’imposizione, in tanto
esiste, ed esplica effetti, in quanto sia notificato.
La notifica degli atti tributari è disciplinata dagli articoli 137 e seguenti del C.p.c .e 60 Dpr n.
600/1973, a cui si richiama l’art. 16, comma. 2, del D.lgs n. 546/1992.
Il procedimento da seguire nell’attività di notificazione diretta a persone irreperibili è diverso a
seconda che si tratti di una situazione di irreperibilità assoluta, potremmo dire quasi definitiva,
rispetto alla fattispecie dell’irreperibilità relativa, o detta anche temporanea.
Le regole da seguire nell’ambito dell’irreperibilità assoluta sono declinate in seno all’art. 60 D.P.R.
600/73, mentre quelle riconducibili all’irreperibilità relativa trovano la fonte normativa nell’art. 140
C.P.C.
In tema di notificazione dell’avviso di accertamento (così come della cartella di pagamento) occorre
distinguere l’ipotesi della irreperibilità relativa del destinatario, che ricorre quando sia conosciuta la
residenza o l’indirizzo del destinatario il quale, non sia stato rinvenuto al momento della consegna
dell’atto, dall’ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il
destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto.
La Cassazione, con l’Ordinanza 21522/2022, ci ricorda come l’ufficiale giudiziario o il messo
notificatore debbano svolgere un ruolo attivo nell’ambito del processo di ricerche del contribuente
destinatario della notifica, al fine di comprendere esattamente se ci troviamo nell’ambito
dell’irreperibilità assoluta o di quella relativa, e la portata delle ricerche condotte deve emergere
dalla documentazione depositata dal soggetto notificatore a supporto del procedimento di notifica.
In materia di notifica degli atti tributari, nelle ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario,
occorre che si proceda secondo le disposizioni di cui all' art. 143 c.p.c. , con la conseguenza che il
messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente,
ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione, né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede
del proprio domicilio fiscale.
Viceversa nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, deve ritenersi applicabile l'art. 140
c.p.c., con la conseguenza che, ai fini del perfezionamento della notifica, occorre che siano stati
effettuati tutti gli adempimenti ivi previsti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione
della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone
sufficiente la sola spedizione.
Al mancato perfezionamento del procedimento di notifica si collega, quindi, la necessità di
impugnare un atto successivo, per esempio la cartella esattoriale conseguente ad un avviso di
accertamento, per mancata notificazione dell’atto presupposto, ovvero l’avviso di accertamento
stesso non impugnato per mancata conoscenza e conoscibilità dello stesso.
Sul tema è recentemente tornata la Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza 24613/2024 del
19 settembre, la quale ha riaffermato un concetto fondamentale nel processo di notificazione e nella
sanatoria di eventuali inesattezze dello stesso, ex art. 156 c. 3 CPC. il quale recita “La nullità non
può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”, con la conseguenza
che “se il contribuente mostra (tramite l’impugnazione dell’atto tributario) di aver avuto piena
conoscenza del contenuto dell’atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa,
lo stesso contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a
sostegno di una domanda di annullamento”.
Il Supremo Consesso ha precisato che gli effetti ex tunc della sanatoria ex articolo 156
c.p.c. possono riguardare solamente il raggiungimento dello scopo dell’atto e non anche l’eventuale
intervenuta decadenza, la quale non potrà mai essere sanata, nemmeno dall’impugnazione dell’atto.