Secondo la normativa italiana ed europea, i rifiuti si distinguono in due grandi categorie: rifiuti urbani e rifiuti speciali.
La differenza tra i due tipi di rifiuto non dipende dalle caratteristiche fisiche o chimiche, bensì dalla loro provenienza, da un’abitazione o da uno stabilimento produttivo. I rifiuti speciali sono quelli generati principalmente da attività produttive, industriali, agricole, sanitarie e di costruzione
In Italia, la gestione dei rifiuti speciali è regolamentata dal D.Lgs. 152/2006, noto anche come Testo Unico Ambientale.
La gestione dei rifiuti speciali avviene sulla base di rapporti specifici e diretti che avvengono tra i produttori di rifiuti speciali (ovvero le aziende produttrici) e i fornitori di servizi (ovvero gli impianti di smaltimento e tutti gli operatori che si occupano delle varie fasi di gestione del rifiuto: trasporto, servizio, gestione documentale, analisi).
Ai fini TARI, per la determinazione della superficie tassabile non si considerano le aree ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (Corte Giustizia Trib. II grado , Roma , sez. II , 16/04/2024 , n. 2538).
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13455 del 15/05/2024, è tornata sulla questione dell’applicazione della quota fissa della tassa sui rifiuti alle superfici in cui si producono rifiuti speciali, confermando la sua debenza.
In primo luogo, ha ribadito il consolidato orientamento in base al quale è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione alla regola generale del pagamento del tributo sui rifiuti urbani (Cassazione n. 12979/2019 e n. 22130/2017). La disponibilità di locali o aree genera una presunzione di legge di produttività di rifiuti che può essere superata solo dalla prova contraria del contribuente.
Le imprese, quindi, devono dimostrare la produzione di rifiuti speciali e l’esistenza dei presupposti per poter usufruire della detassazione di quelli che vengono definiti imballaggi terziari. Per avere diritto alla detassazione di parte delle superfici di vendita di un supermercato occorre determinare l’entità effettiva di quelle in cui vengono prodotti gli imballaggi terziari, in quanto si tratta di rifiuti speciali esonerati dalla Tari.
Quella che deve essere documentata è l’entità effettiva delle superfici in cui vengono prodotti solo rifiuti speciali, «quali sono quelli derivanti da imballaggi terziari, e non rifiuti urbani o assimilati, nei quali risultano inclusi, invece, gli imballaggi primari e gli imballaggi secondari».
In tema di Tari la produzione di imballaggi terziari non comporta la totale detassazione dei locali quando questa si accompagna a quella di rifiuti assimilati, ma attribuisce un beneficio fiscale che dà luogo ad una riduzione della superficie soggetta ad imposizione per la formazione di rifiuti speciali ovvero ad una riduzione tariffaria, sulla base di un diverso modello operativo introdotto dal regolamento comunale, prevista in un limite massimo percentuale del tributo relativo alla predetta superficie, al fine di non gravare il contribuente, che provvede allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali, del costo ulteriore della relativa tassazione.
La Corte ha risposto all’obiezione sollevata da parte della dottrina, relativa al fatto che la previsione del comma 649 della legge 147/2013, esclude dal tributo le superfici in cui si producono rifiuti speciali, senza operare alcuna distinzione tra quota fissa e variabile.
Per il Supremo consesso la normativa di riferimento della TARI non riconduce la causa di esenzione alla produzione esclusiva e totalizzante di rifiuti non assimilabili, bensì alle sue caratteristiche di continuità e prevalenza.
In sintesi, secondo i principi giurisprudenziali della Suprema Corte, per immobili o aree scoperte in cui vengano prodotti solo oppure prevalentemente rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili a quelli urbani va riconosciuta l’esenzione della quota variabile della TARI ma deve comunque essere pagata la quota fissa della TARI che è destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell’interesse dell’intera collettività.