Giovedì, 21 Novembre 2024 07:24

I PROFILI INNOVATIVI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Pubblicato in Economia e Diritto

I PROFILI INNOVATIVI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

(DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)

Attraverso i contratti ad evidenza pubblica, storicamente la P.A. si procura utilità e servizi necessari
alla realizzazione delle finalità istituzionali perseguite.
L’evoluzione della disciplina di tale materia vive del rapporto di tensione tra due esigenze: a) da un
lato, l’esigenza pubblicistico-contabilistica di operare la scelta del miglior contraente, ossia del
contraente che, alle condizioni contrattuali più favorevoli, assicuri l’erogazione di una prestazione
qualitativamente e quantitativamente più soddisfacente rispetto a quelle offerte dagli altri operatori
economici; in tale ottica, le norme in materia di evidenza pubblica assumono valenza interna e
mirano alla corretta formazione della volontà della P.A.
b) dall’altro, l’esigenza privatistico-concorrenziale, di matrice comunitaria, volta ad assicurare la
competizione paritaria tra gli operatori economici interessati all’aggiudicazione ed a preservare
l’assetto concorrenziale del mercato, su cui si fonda il corretto funzionamento dell’intero sistema
economico europeo; in tale visuale prospettica, più moderna, le norme in materia di evidenza
pubblica assumono valenza esterna.
Fondamentale, in questo rinnovato quadro normativo, è l’innovativa introduzione dei principi del
risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, espressamente richiamati come criteri di
interpretazione delle altre norme (art. 4) e ulteriormente declinati in disposizioni di dettaglio.
L’art. 14 definisce le soglie di rilevanza europea nei settori ordinari e speciali, il superamento delle
quali, attraverso gli ivi descritti metodi di calcolo, determina l’applicazione della disciplina
dell’evidenza pubblica contenuta nel Codice.
La norma risulta permeata da obiettivi di semplificazione e celerità delle procedure, realizzati
attraverso l’ampliamento dell’ambito operativo dell’affidamento diretto e della procedura negoziata
senza bando.
Il nuovo codice, a differenza del precedente, stabilisce l’ambito di operatività del principio di
rotazione degli affidamenti dei contratti sotto-soglia. In riferimento agli appalti sopra-soglia, ai
sensi dell’art. 70, l’aggiudicazione è effettuata ad esito di procedure aperte o ristrette.
Si ammette inoltre la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare, oltre alle predette procedure,
sussistendo i presupposti ivi indicati, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo
competitivo ed il partenariato per l’innovazione (procedure negoziate).
In riferimento agli appalti sotto-soglia, le possibili procedure di affidamento sono individuate
dall’art. 50 del Codice.
Il D.Lgs n. 36/2023 interviene con rilevanti modificazioni sulla disciplina dei requisiti di
partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici e sugli istituti connessi, segnando un
cambio di rotta rispetto alla disciplina previgente. Il Legislatore cerca di trovare un punto di
equilibrio tra due contrapposte esigenze: da un lato quella di attuare il principio del favor
partecipationis, consentendo la partecipazione alla gara di tutti gli operatori economici interessati,
anche quelli di dimensioni medio-piccole; dall’altro, quello di consentire alla stazione appaltante di
aggiudicare la gara ad operatori che siano affidabili, corretti e concretamente in grado di eseguire la
prestazione pattuita secondo gli standard qualitativi e quantitativi richiesti.
In tale ordine di idee, si amplia la discrezionalità riservata alla stazione appaltante e si dilata lo
spettro applicativo di istituti strettamente collegati al valore della partecipazione, quali il soccorso
istruttorio, l’avvalimento e il subappalto; nella stessa ottica va letto anche l’ampliamento della
modificabilità soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese e del consorzio. Il nuovo
Codice segna un “ritorno al potere”, stimolando i funzionari ad utilizzare a pieno quella flessibilità
progettuale, programmatoria ed esecutiva, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, onde

cogliere la specificità delle singole gare ed individuare volta per volta le soluzioni più idonee al
raggiungimento del risultato.

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