Mercoledì, 03 Luglio 2024 03:18

LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Pubblicato in Economia e Diritto

Il Decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2024, n. 2 ed in vigore dal 4 gennaio 2024, reca le nuove regole del contenzioso tributario, in attuazione dell’articolo 19 della Legge 09 agosto 2023, n. 111, “Delega al Governo per la riforma fiscale”.

La normativa contenuta nel D.Lgs. 220/2023 è ricca di nuovi contenuti in merito alle regole sulla notificazione dell’atto presupposto, sull’autotutela, sull’accertamento con adesione e sul contraddittorio anticipato.

Come regola generale diviene applicabile a tutti gli atti impugnabili dinanzi ai Giudici tributari il principio del contraddittorio generalizzato a norma del quale tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla Giurisdizione Tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un “contradditorio informato ed effettivo” ai sensi dell’art. 6-bis della l. 27.7.2000, n. 212. Questa fase va di fatto a sostituire quella del reclamo e mediazione che, non essendo mai stata strutturata dinanzi a un terzo ma condotta come mero riesame da parte degli Uffici, era già di fatto una fase amministrativa, anche se regolamentata nell’ambito delle norme sul processo.

Secondo questo nuovo percorso, l’Amministrazione Finanziaria comunica obbligatoriamente al contribuente lo schema di provvedimento di accertamento assegnandogli un termine non inferiore a 60 giorni per proporre le proprie controdeduzioni. Al termine si può annullare lo schema di provvedimento, chiudendo la fase istruttoria, ovvero emettere l’avviso di accertamento, se le ragioni addotte non sono ritenute valide in tutto o in parte, dando conto delle osservazioni fatte dal contribuente sulle quali si innestano le motivazioni in relazione a quanto non è stato accolto dall’ufficio.

Al contribuente insoddisfatto non resta altro che proporre il ricorso (che non è più attivato sotto la forma dei reclamo e mediazione poiché l’art. 17-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, è stato abrogato) confidando nell’accoglimento delle proprie ragioni con l’annullamento della pretesa fiscale.

Sul piano dell’ordinamento giudiziario tributario, sono stati ridenominati gli organi di giustizia tributaria in Corti Tributarie di primo e di secondo grado; è stato introdotto un ruolo autonomo e professionale della Magistratura Tributaria con la previsione di magistrati tributari reclutati tramite concorso per esami e la facoltà per gli attuali giudici togati, di transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale.

Sul piano processuale, invece, è stato previsto che le controversie di modico valore siano devolute ad un giudice monocratico; è stata potenziata la conciliazione giudiziale, è stato superato il divieto di prova testimoniale, è stato consolidato il principio logico – argomentativo dell’onere della prova a carico dell’ente impositore, con maggiore responsabilità dei funzionari responsabili degli enti in caso di rifiuto ingiustificato delle istanze di reclamo e delle proposte di definizione formulate dai contribuenti, sollecitandoli ad adottare, attraverso un riesame del proprio operato, provvedimenti di autotutela finalizzati a evitare, se possibile, la condanna al pagamento delle spese processuali; è stato modificato il procedimento cautelare di sospensione dell’esecuzione dell’atto, è stata disciplinata in modo più organico e preciso la c.d. video-udienza.

È stato, inoltre, potenziato il giudizio di legittimità, con la creazione in Cassazione di una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie, nonché la previsione di una definizione agevolata dei soli giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

Il Decreto Legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023 ha introdotto significative novità in materia di autotutela tributaria, apportando modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (Legge del 27 luglio del 2000, n. 212) con l’inserimento dell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (art. 10-quater) e dell’esercizio del potere di autotutela facoltativa (art. 10-quinquies).

In sintesi, con la riforma della giustizia tributaria e del processo tributario, è stata data attuazione agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, incentrati sul miglioramento della qualità delle sentenze tributarie e sulla riduzione del contenzioso in Corte di Cassazione, con la finalità di garantire la certezza del diritto.

 

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