L’attuazione di principi del diritto tributario

Pubblicato in Economia e Diritto

L’ATTUAZIONE DI PRINCIPI DEL DIRITTO TRIBUTARIO CON LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

 

Lo Statuto dei diritti del contribuente è stato introdotto con l. 27 luglio 2000, n. 212. Nell’art. 1, co. 1 di tale legge si indica espressamente che essa attua gli “articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione”, che le disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente “costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario”, che tali disposizioni “possono essere derogate o modificate solo espressamente” e in ogni caso “mai da leggi speciali.

L’articolo 1 dello Statuto del Contribuente nella sua versione letterale innovata raccorda i principi dello Statuto del Contribuente alla diretta attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell’Ordinamento dell’Unione Europea e della Convenzione europea dei diritti fondamentali dell’Uomo, rendendoli applicabili a tutti i soggetti del rapporto tributario.

Preliminarmente va rappresentato come essi continuino a essere dotati di un’investitura legislativa ordinaria, senza privilegi particolari nella gerarchia delle fonti di diritto, per cui sotto tale profilo continuano a rimanere assoggettati all’ordinaria successione delle leggi nel tempo e teoricamente si prestano ad essere sostituiti, revocati o modificati da norme successive.

Tuttavia, nonostante non siano dotati di prerogative di rinforzo, la nuova espressione letterale li rappresenta come regole di diretta attuazione di fonti invalicabili in ordine ai principi in esse evocati (Costituzione, Ordinamento Europeo e CEDU).

Principio costituzionale e principio statutario non sono separabili in quanto tra essi si instaura un pieno rapporto di osmosi funzionale in virtù del fatto che il secondo esplicita con maggiore dettaglio il primo. Eludere la prescrizione statutaria equivale, quindi, eludere il principio di rango costituzionale, per cui una norma che elude lo Statuto elude anche la Costituzione e non può che destrutturarsi di ogni effetto giuridico.

Il legislatore indica espressamente la ratio dello Statuto e quindi ne rileva la funzione per effetto di

interpretazione autentica.

La reale capacità delle norme dello Statuto di svolgere la funzione per cui sono state predisposte va rinvenuta nella loro concreta rispondenza alla funzione attuativa dei suddetti principi costituzionali.

Può affermarsi quindi che le norme dello Statuto non rappresentano norme di rango costituzionale, ma, come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., ord. 6.7.2004, n. 216), forniscono criteri guida per interpretare le norme tributarie.

In quanto legge di attuazione dei principi costituzionali, lo Statuto può però rappresentare uno strumento di intervento legislativo capace di stabilire diritti e obblighi.

Lo Statuto palesa la propria funzione di legge di attuazione di principi costituzionali e consente al legislatore di fornire ai suddetti principi una dimensione più precisa e concreta all’interno della materia tributaria. Pertanto, alle sue disposizioni con carattere precettivo e direttamente applicabili va riconosciuta una forza passiva potenziata che può ricollegarsi in via interpretativa come effetto dell’obiettivo legislativo di stabilire una disciplina sistematica di questa materia.

Possiamo ben trovare principi generali dell’ordinamento tributario anche al di fuori dello Statuto, come ad esempio l’obbligo di collaborazione delle parti private necessario per consentire l’attuazione del tributo, la tutela dell’interesse fiscale e l’esigenza di bilanciarla con l’uguaglianza delle parti (che costituisce una forma di attuazione dell’art. 3 Cost. non direttamente riconducibile allo Statuto) e vari principi applicabili alle leggi tributarie sostanziali, come quelli di inerenza e competenza, in materia di imposte dirette, o di neutralità, in materia di imposta sul valore aggiunto.

Può concludersi che lo Statuto rappresenti il principale strumento di attuazione dei principi del diritto

applicabili alla materia tributaria, sia per quanto riguarda la formazione delle leggi, sia per quanto riguarda il procedimento tributario, sia per quanto riguarda infine l’ambito del rapporto giuridico denominato comunemente obbligazione tributaria.

Nonostante non determini una vera e propria estensione dei principi costituzionali, lo Statuto li attua in modo da rafforzare la certezza del diritto in merito all’applicazione nella materia tributaria della disciplina comune prevista all’interno dell’ordinamento giuridico. In questo senso, lo Statuto può rappresentare un primo coacervo di codificazione della materia tributaria. Esso però lascia irrisolte molte problematiche interpretative. Tali problematiche vanno risolte in sede di applicazione giudiziale delle norme tributarie e incidono sulla concreta disciplina dell’obbligazione tributaria, che allo stato attuale rimane estremamente frammentata.

 

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