Mercoledì, 25 Dicembre 2024 15:02

L'accesso alle dichiarazioni dei redditi

Pubblicato in Economia e Diritto

L’ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI: LA PAROLA ALL’ADUNANZA PLENARIA N. 19/2020

Nel giudizio di separazione o divorzio i coniugi sono tenuti a depositare le proprie dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni, per consentire al Giudice di verificare quali margini ci siano per accordare un assegno di mantenimento in favore dei figli ed, eventualmente, del coniuge più debole economicamente.

Tuttavia, entro certi limiti, è possibile per il coniuge accedere alla documentazione reddituale e patrimoniale dell’altro, avanzando un’apposita istanza all’Amministrazione Finanziaria che la detiene.

La tematica, pur sollevata in ambito civile, è stata affrontata dal Giudice Amministrativo ed, in particolare, dal Consiglio di Stato, il quale, già nel 2019, aveva rimosso ogni dubbio in ordine alla possibilità di accesso alle banche dati del coniuge.

Il caso concreto scaturisce dalla richiesta di accesso agli atti avanzata da uno dei coniugi, parte di un giudizio di separazione processuale pendente, mediante la quale lo stesso chiedeva all’Agenzia delle Entrate di prendere visione ed estrarre copia della documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale della controparte conservata negli archivi dell’anagrafe tributaria, nonché di tutte le comunicazioni ivi tenute e concernenti operazioni fiscali comunque riferibili al coniuge.

A fronte della suddetta richiesta l’Agenzia delle Entrate rigettava l’istanza di accesso in ragione dell’intervenuta opposizione del controinteressato, adducendo inoltre la circostanza che con specifico riferimento alla ostensione della documentazione finanziaria richiesta era comunque necessaria la previa autorizzazione del giudice della causa di separazione pendente e dove la stessa avrebbe dovuto essere successivamente prodotta.

Avverso il rigetto dell’Agenzia delle Entrate veniva presentato dall’istante ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale. Il Tar adito si pronunciava nel senso che, in pendenza del giudizio di separazione, l’accesso alla documentazione patrimoniale e finanziaria della controparte doveva ritenersi utile al perseguimento della tutela della posizione giuridica dell’istante, ordinando così alla Agenzia delle Entrate di esibire la documentazione e di consentire al ricorrente di estrarne copia.

Tuttavia l’Agenzia delle Entrate impugnava detta sentenza del Tar ritenendo erronea la qualificazione dei documenti fiscali e patrimoniali come accessibili indipendentemente dalla autorizzazione ex art. 492 bis c.p.c. del giudice del giudizio di separazione pendente, rilevando che nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina processualcivilistica in quanto normativa speciale rispetto a quella generale del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge sul Procedimento Amministrativo (L. 241/1990). In altri termini l’Agenzia delle Entrate evidenziava come l’indispensabilità della documentazione in oggetto ai fini del giudizio di separazione dovesse essere intesa come indice della circostanza che l’unico modo per ottenere l’acquisizione della stessa fosse attraverso le modalità processuali contemplate espressamente dall’ordinamento e non tramite lo strumento generale dell’accesso amministrativo.

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato veniva così investita della controversia avente sostanzialmente come questione centrale l’indagine circa i rapporti tra la normativa del processo civile sui poteri probatori contenuta negli artt. 492 bis c.p.c e155 sexies disp. att. c.p.c. e la disciplina dell’accesso documentale di cui alla legge 241/1990.

Sono dunque molteplici le questioni rimesse all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ma tutte riconducibili a due problematiche centrali e tra loro inevitabilmente connesse.

La prima riguardava, invia preliminare, l’individuazione della nozione di documento amministrativo, mentre la seconda atteneva alla definizione del rapporto tra il diritto di accesso, e nello specifico il diritto di accesso difensivo, e i poteri probatori processualcivilistici (previsti sia dalla disciplina generale ex artt. 210, 211 e 213 c.p.c., sia dalla normativa dei processi in materia di famiglia di cui agli artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disp.att.c.p.c.) con riferimento a documenti che si trovano nella disponibilità della Pubblica Amministrazione.

 

Secondo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti comunque acquisiti dall’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, e inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo, che può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile, nonché dalla previsione dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia. Il Collegio ha quindi precisato che l’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria può essere esercitato mediante estrazione di copia.

L’Adunanza Plenaria adita ha ribadito come il diritto di accesso procedimentale abbia carattere di strumento per la tutela di un interesse di natura individuale, al contrario dell’accesso civico di cui al D.Lgs 33/2013 che invece, in linea generale, riconosce al cittadino la possibilità di conoscere tutti i dati che l’Amministrazione avrebbe l’obbligo di pubblicare, con il fine di soddisfare così una esigenza prettamente di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Alla luce di tale orientamento espresso dal Consiglio di Stato, si può ritenere senza dubbio che, in pendenza di un procedimento di separazione o divorzio od, in alternativa, nella valutazione preliminare di intraprendere un tale giudizio, il coniuge potrà avere accesso alla documentazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dell’altro, avanzando apposita istanza all’Amministrazione Finanziaria.

E’, tuttavia, necessario che l’interesse sotteso alla richiesta sia concreto ed attuale e che l’accesso sia finalizzato alla cura e difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

In ogni caso, nel bilanciamento degli interessi in gioco prevale sempre il diritto di conoscere le reali condizioni economiche dell’altro sul diritto alla privacy di questi, se è per tutelare una posizione giuridica meritevole di tutela ed, a maggior ragione, se si tratta di proteggere e garantire gli interessi dei soggetti più deboli del nucleo familiare, primi tra tutti i minori.

 

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