In merito all’argomento in oggetto;
IL SINDACO PREMESSO CHE
In data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ;
In data 22.02.2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19; Con Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
Il 3 marzo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato le misure operative che definiscono il modello di intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
Con Decreto n. 3 del 27.02.2020 il Sindaco, al fine di garantire il corretto espletamento di tutte le attività dell’Ente connesse all’emergenza sanitaria, ha nominati un “Ufficio per la gestione dell’emergenza sanitaria”;
Con Direttiva Sindacale n. 1/2020 del 05.03.2020 è stata emanato, a seguito dei D.P.C.M. del 1 e 4 marzo 2020, un provvedimento finalizzato all’informazione e sensibilizzazione della popolazione ed, in particolare, dei proprietari degli esercizi commerciali;
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che sostituisce i precedenti Decreti del 1 e 4 marzo 2020, sono state emanate misure eccezionali ed urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato le Ordinanze nn. 3 e 4 del 26.02.2020, 6 e 7 del 06.03.2020 e 8 del 08.03.2020 per emanare misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione;
L'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 sta determinando emergenza di sanità pubblica anche nel Comune di Santa Maria a Vico dove è stato accertato almeno un caso positivo;
Con nota prot. n. 149657 del 08.03.2020 l’Unita di Crisi Regionale per l’Emergenza Epidemiologica da COVID-2019 (istituita con P.G.R.C. n. 45 del 06.03.2020) ai Sindaci, tra gli altri, sono state inviate indicazioni operative per la gestione dell’Emergenza Sanitaria alla luce di vari provvedimenti che si sono susseguiti in data 08.03.2020;
VISTO CHE
Con in data 08.03.2020, giusta decreto sindacale n. 4/.2020, è stato istituito il COC – Centro Operativo Comunale la cui organizzazione è ivi dettagliata;
con decreto sindacale n. 5/2020 è stato attivato il COC al fine di fronteggiare l’ emergenza sanitaria sul territorio comunale;
A fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID–19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria ed accertata la presenza di almeno un caso positivo sul territorio comunale, la massima tutela del bene primario della salute pubblica;
Il sindaco è autorità sanitaria locale, ai sensi dell’art. 50 del D.L.vo n. 267/2000, nonché autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell’articolo 3 del D.L.vo n. 1/2018;
L’articolo 3 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 stabilisce, tra l’altro, che “i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali”;
In data odierna la riunione del COC ha proposto una serie di provvedimenti finalizzati alla tutela della salute come bene costituzionalmente garantito;
RITENUTO, pertanto, necessario, nell’ambito del principio di massima precauzione adottare autonomo provvedimento sindacale;
EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
DATO ATTO di quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 8 marzo 2020) e dal Presidente della Regione Campania (Ordinanza n. 8/2020);
RICHIAMATI l’art. 50 del D.L.vo 267/2000 e l’art. 3 del D.L.vo n. 1/2018;
ORDINA
Ad integrazione di quanto già disposto dal Presidente del consiglio dei ministri con DPCM del 08.03.2020 e dal’ Presidente della Regione Campania con ordinanza del n. 8/2020, salvo ulteriori provvedimenti, 1. di sospendere l’apertura dei circoli ricreativi e/o associativi e/o di categoria;
2. di sospendere gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, incluse le attività delle scuole calcio, le attività sportive amatoriali, ciò anche in virtù dell’impossibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
3. di sospendere il mercato settimanale, non potendo assicurare adeguata sanificazione ed il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
4. di sospendere per i bar e/o le attività assimilate il servizio al banco attesa l’impossibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro e di consentire esclusivamente il servizio d’asporto e/o il servizio al tavolo per i quali dovrà essere garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed installato almeno un punto di erogazione di sanificante per le mani a disposizione del personale ed uno per l’utenza;
5. di sospendere l’apertura dei bar dalle ore 20:00 alle ore 5:00;
6. di sospendere l’apertura di tutti i locali che effettuano la somministrazione di cibo e bevande, diversi da quelli di cui al punto 6, dalle ore 23:00 alle ore 8:00;
7. di consentire le attività di centro estetico e/o barbiere e/o parrucchiere solo su appuntamento ed utilizzando idonei dispositivi finalizzati alla riduzione del rischio di contagio qualora non si possa assicurare la distanza di sicurezza tra l’operatore e l’utenza;
8. di consentire l’esercizio delle attività professionali solo su appuntamento garantendo la distanza di sicurezza e senza affollamento nelle sale d’attesa;
9. ai gestori degli altri esercizi commerciali l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
10. di sospendere l’apertura della biblioteca comunale;
11. a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione di non uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati;
12. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
13. a coloro che siano rientrati a partire dal 07 marzo dalla Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia oppure che siano rientrati dall’estero da meno di 14 giorni e abbiano soggiornato in zone a rischio epidemiologico:
a. di comunicare tale circostanza al Comune (0823 808313 oppure cronavirus.it), consegnando l’allegato modello, e al proprio Medico o al pediatra o ai numeri 118 (soccorso medico), 1500 (call center dedicato) e 800 90 96 99 (call center regionale);
b. di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni;
c. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
d. di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza;
e. in caso di comparsa di sintomi, di avvertire il proprio medico/pediatra/servizio sanitario;
INVITA
i titolari e gestori dei supermercati di estendere l’orario di apertura giornaliero per diluire nel tempo la presenza contemporanea
attuando le misure di contingentamento previste nella presente ordinanza e nel DPCM del 8 marzo 2020;
INFORMA CHE
La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale
(inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non
si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute
pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica);
Per le attività commerciali che violano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, al DPCM del 08.03.2020 e all’Ordinanza del
Presidente della Regione Campania n. 8/2020 è comminata la sospensione dell’attività e delle correlate sanzioni accessorie.
Sarà istituito un servizio specifico per l’assistenza alle persone costrette presso le proprie abitazioni;
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR Campania – Sede di Napoli entro 60 giorni dalla
pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;
DISPONE
che la presente ordinanza, a cura dell’Unità Responsabile del COC, sia trasmessa a:
- Prefettura di Caserta
- ASL CE1 – UOPC di San Felice- Arienzo;
- Regione Campania - Unità di Crisi Regionale;
- Camera di Commercio Industria e Artigianato di Caserta;
- Stazione dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Polizia Municipale;
di pubblicare la presente ordinanza all’albo pretorio on line fino al 3 Aprile 2020: di darne diffusione sul sito istituzionale dell’Ente, a mezzo manifesti, pagina Facebook del comune a cura del Responsabile della funzione informazione e comunicazione del COC;
DI DARE MANDATO
Alla Polizia Municipale ed a tutte le Forze dell’Ordine operanti sul territorio del Comune di Santa Maria a Vico per la verifica dell’ottemperanza alla presente.
Santa Maria a Vico. 09.03.2020
Il Sindaco
F.to Andrea Pirozzi